Art. 2.
(Soggetti autorizzati a effettuare
gli interventi).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i privati in forma singola o associata, compresi le comunanze, le regole, i comitati e le associazioni anche non riconosciute;

          b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

          c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) lo Stato.

      2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, è richiesta solo quando si tratta di cose assoggettate alla tutela di cui alla parte seconda, titolo I, del codice. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 150 del codice, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. I soggetti, pubblici o privati, che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, devono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza competente per territorio.

 

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